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RUE - Quadro Normativo

Art.8 Un vocabolario comune

1. Adeguamento. Il presente Rue assume le definizioni dell’Allegato II – Definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
2. Specifiche. Per il corretto uso delle definizioni uniformate di cui agli articoli seguenti si rinvia, con apposito link e referenza, alla norma sovraordinata; in alcuni casi si aggiungono specifiche applicative.


Art.9 Superficie territoriale (STER)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.10 Superficie fondiaria (SF)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.11 Superficie coperta (SCO)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.12 Superficie permeabile (SP)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.13 Superficie utile lorda (SL)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.14 Superficie utile (SU) e superficie accessoria (SA)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.15 Superficie di vendita (Sv)

Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e s.m e i.(Vedi)


Art.16 Sagoma

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.17 Volume

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.18 Altezza del fronte

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.19 Indice di copertura (IC)

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.20 Edificio, lotto, unità immobiliare

DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)


Art.21 Glossario

Nel Glossario si trovano le definizioni non comprese nell’Allegato II – Definizioni tecniche uniformi (DTU) deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi) in quanto non si tratta di parametri o indici di uso comune che intervengono comunque nelle disposizioni del Rue e richiedono quindi una interpretazione certa.
Aggregazione di edifici.
Per aggregazione di edifici si intende un insieme di edifici e relative pertinenze oggetto di interventi indiretti di progettazione unitaria.
Arredo urbano.
Si intendono di arredo urbano, e quindi non soggetti a titolo edilizio, quei manufatti orizzontali o verticali, che intervenendo a modificare lo spazio aperto ma anche le interfacce tra spazio aperto e spazio edificato, al fine di attrezzarli e infrastrutturarli, concorrono e incidono sulla qualità fruitiva e percettiva degli spazi pubblici o d'uso pubblico e in particolare dello spazio stradale. A titolo esemplificativo, sono di arredo urbano i seguenti manufatti (e quelli a essi assimilabili):
- apparecchi di illuminazione pubblica e impianti semaforici;
- armadi per apparecchiature telefoniche e altri manufatti per impianti tecnologici delle reti di servizio pubblico;
- bacheche e punti informativi;
- cabine e punti telefonici;
- cassette e buche per la posta;
- cestini e cassonetti per i rifiuti;
- dispositivi di illuminazione posti esternamente agli esercizi commerciali e agli edifici in genere;
- espositori;
- insegne, indicazioni e cartelli pubblicitari;
- lapidi, cippi ed elementi scultorei;
- panchine e sedute in genere;
- paracarri, fittoni, separatori e dissuasori; pensiline per il trasporto pubblico e paline per le fermate;
- portabiciclette;
- punti vendita automatizzati;
- segnaletica stradale, specialistica e turistica;
- strutture mobili per il commercio su area pubblica;
- tende e tendoni;
- torrette telefoniche per taxi o altri servizi urbani;
- pavimentazione stradale, dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali;
- isole salva persone e attraversamenti.
Sono inoltre componenti di arredo urbano i dehors in quanto costituenti manufatti di tipo temporaneo, contraddistinti da amovibilità e reversibilità dell'intervento come specificato dal relativo Regolamento.
Allevamento aziendale non industriale.
Si definisce non industriale un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera il peso vivo per ettaro di SAU previsto dalle normative vigenti.
Azienda agricola.
L’azienda agricola è l’unita tecnico economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio sia da solo sia in forma associata.
Bow-window.
Per bow-window si intende una porzione di vano/i finestrata, anche con sviluppo su più piani, a sbalzo dalle pareti esterne di un edificio.
Caposaldo.
Per caposaldo si intende un punto fisso assunto come riferimento inequivoco e stabile per il posizionamento di elementi edilizi e territoriali e per le misurazioni a essi relative, da materializzarsi nel lotto o nell'intorno.
Il rilievo delle altezze dei fronti e tutte le quote devono essere riferite al caposaldo di livellazione da materializzare nel lotto o nell’intorno sulla base cartografica di riferimento, Carta Tecnica Comunale, come definita all’articolo 82.
Coltivatore diretto.
Per coltivatore diretto si intende colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento del bestiame. Possono essere coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, i mezzadri, i compartecipanti, gli enfiteuti, i coloni parziari nonché i lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperative.
Completamente interrato.
Si intende completamente interrato il piano in cui l'estradosso del solaio/soffitto di copertura sia sotto il livello del terreno in ogni suo punto o una costruzione la cui presenza non sia percepibile sulla superficie del terreno, fatte salve le opere di accesso e i camini di aerazione.
Edificio esistente.
Si intende esistente l'edificio (o la porzione di edificio, e così anche superfici utili, superfici utili lorde e volumi relativi, computati secondo le definizioni di cui al presente Regolamento) legittimamente realizzato sulla base di titoli edilizi comunque denominati. Se l'edificio è in condizione di rudere al momento della richiesta dell'intervento edilizio, può essere considerato esistente ove si dimostri la presenza di almeno il 50% dello sviluppo delle sue strutture perimetrali esterne e almeno un elemento della copertura che permetta di individuarne l'altezza.
La consistenza dell'edificio è verificata attraverso una delle seguenti modalità:

a) l’edificio è presente alla data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale, come documentato da titoli edilizi e/o dalla fine lavori; si intende altresì esistente tutto ciò che è stato realizzato sulla base di titoli rilasciati ed efficaci entro la medesima data;
b) l’edificio non è presente oggi, ma è rappresentato sulla CTC, base di riferimento del Psc adottato il 16 luglio 2007, ed è possibile accertare la preesistente consistenza della sagoma attraverso titoli edilizi, planimetrie catastali o voli aerei.

Sono da considerarsi legittimi gli edifici realizzati prima del 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della Legge n. 1150/42) la cui consistenza planivolumetrica è attestata da documentazione catastale di primo impianto (1939/40). Sono da considerarsi legittimi gli edifici realizzati tra il 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della Legge n. 1150/42) ed il 12 ottobre 1955 (data di adozione del primo Prg) privi di licenza edilizia ed esterni al perimetro di applicazione del Regolamento Edilizio in vigore all’epoca (Vedi) la cui consistenza planivolumetrica è documentata da planimetria catastale originaria o da altri documenti tecnici probatori.
Fondo (unità fondiaria agricola).
Per fondo, o unità fondiaria agricola, si intende la superficie costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna azienda agricola, avente forma individuale o forma societaria, detenuti a titolo di proprietà, comodato, affitto o ogni altro idoneo titolo di godimento, compresi nel territorio comunale.
Imprenditore Agricolo Professionale.
Per Imprenditore Agricolo Professionale si intende colui il quale in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 1257/99 dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del CC, direttamente o in qualità di socio della società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato Reg. (CE) 1257/99 i requisiti sono ridotti al 25%. I requisiti di professionalità di cui al Reg (CE) 1257/99 sono: a) esperienza continuativa superiore a 3 anni di conduzione diretta di impresa agricola a pieno titolo di responsabilità; b) titoli di studio a indirizzo agrario (L.441/98, art. 3, c.2); c) esperienza direttiva almeno biennale nel settore agricolo, accompagnata da attività di completamento della formazione professionale; d) sufficiente esperienza di lavoro nel settore agricolo e adeguata formazione professionale, accertata da apposita commissione provinciale (Lr 15/97).
Intervento edilizio per l'abitare condiviso e solidale.
Intervento edilizio a destinazione prevalentemente residenziale con finalità solidaristiche promosso da un soggetto collettivo composto da una pluralità di nuclei familiari che progettano e gestiscono in modo condiviso spazi domestici e spazi comuni garantendo modalità di apertura al territorio con un programma condiviso con l'Amministrazione comunale.
Isola ambientale.
Per isole ambientali si intendono le porzioni di tessuto urbano costituite da un reticolo di strade locali e/o locali interzonali concepite per incrementare la sicurezza, favorire la mobilità pedonale e ciclistica, migliorare la qualità ambientale e la vivibilità degli spazi. Nelle stesse vengono adottati provvedimenti per il controllo della circolazione al fine di disincentivare il traffico di attraversamento (ad esempio con modifiche agli schemi circolatori e/o regolamentazione della sosta) e di limitare la velocità attraverso la realizzazione di interventi, anche infrastrutturali, di moderazione del traffico. La velocità dei veicoli è limitata al massimo a 30 km/h. Gli ingressi e le uscite di queste zone sono identificate con appositi segnali e l'intera zona è caratterizzata fisicamente in modo coerente con i limiti di velocità applicati, ad esempio, attraverso modifiche plano-altimetriche della carreggiata stradale, opere di arredo stradale, differenziazione delle pavimentazioni e dei livelli di illuminazione.
Isolato.
Per isolato si intende una porzione di suolo urbano, edificato e non, perimetrato da strade, o comunque da spazi aperti pubblici o di uso pubblico.
Lotto virtuale.
Per "lotto virtuale" si intende la porzione di terreno individuato dal progetto in area di proprietà del richiedente e comprende l'area di sedime degli edifici esistenti e altra superficie in misura pari a quattro volte quella del loro sedime.
Materiale urbano.
Per materiale urbano si intende la singola componente fisica che, con diversi gradi di complessità, forma lo spazio aperto, le infrastrutture e lo spazio edificato.
Pertinenza.
DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
Posto auto.
Per posto auto si intende lo stallo di dimensioni minime per la sosta degli autoveicoli, definite in 4,80 x 2,50 m; la somma delle superfici dei posti auto più quella delle relative aree di manovra coperte o scoperte costituisce la superficie delle aree a parcheggio da assumersi come riferimento nel computo delle dotazioni. Il posto auto deve avere una superficie minima di 25 mq comprensiva degli spazi di manovra
Programma di riconversione e ammodernamento dell’attività agricola aziendale e/o interaziendale (P.R.A.).
Per P.R.A. si intende quel complesso di interventi tecnici, edilizi, ed economici tesi a favorire lo sviluppo sostenibile dell’azienda e finalizzati al miglioramento delle performance esigenze economiche degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti e del loro nucleo familiare. Esso deve dimostrare la coerenza degli interventi edilizi richiesti con l’attività produttiva programmata dall’azienda.
Scavo, riempimento e riporto.
Per scavi, riempimenti e riporti si intendono quegli interventi ed opere non ricompresi in un intervento già oggetto di specifico titolo abilitativo, che movimentando terreni, comportano modifiche permanenti della morfologia esistente e/o dello stato dei suoli, inteso come l’insieme delle sue caratteristiche chimiche, fisiche e di permeabilità. Scavi, riempimenti e riporti sono obbligatoriamente assoggettati a titolo abilitativo e devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa di settore e dei Regolamenti comunali specifici. Non sono considerati tali e quindi non sono soggetti a titolo abilitativo:
a) i movimenti di terra riguardanti la coltivazione di cave e torbiere, poiché disciplinati da specifica normativa;
b) i movimenti di terra indotti dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno strettamente connesse alla coltura;
c) i movimenti terra che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- circoscritti all’interno dell’area di intervento, senza approvvigionamenti o conferimenti di terreno da o ad altri siti;
- volumi inferiori a 300 mc;
- modifiche morfologiche permanenti siano inferiori a 50 cm di spessore.
Spazi funzionali dell'edificio.
Come funzionali si intendono i differenti spazi costituenti l’edificio:
- quelli per le attività principali;
- quelli per le attività secondarie di servizio funzionali allo svolgimento delle attività principali;
- quelli di circolazione e collegamento, funzionali alla distribuzione e agli spostamenti nell'edificio;
- quelli tecnici praticabili (o vani tecnici), contenenti impianti normalmente accessibili.
Superficie Agricola Utilizzata.
l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici (definizione ISTAT).
Volume totale esistente (Vte).
E' la figura solida definita dal profilo perimetrale esterno a partire dal piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati). Sono esclusi  dal calcolo  i balconi e gli sporti aggettanti fino a m 1,50, le sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), le scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo (solo se realizzate per obiettivi di sicurezza, ad integrazione di scale interne alla sagoma degli edifici) e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.
Per i piani parzialmente interrati l'altezza da utilizzare per la determinazione del Vte è la misura della distanza terreno-soffitto che si ottiene dividendo la superficie delle porzioni di fronte edilizio sopra la linea di terra per lo sviluppo lineare delle pareti stesse. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno circostante mediante opere di contenimento e sostegno, scannafossi, corselli a cielo aperto ecc., di larghezza superiore a 3,00 m, si considera quota di terra la linea di stacco della parete dell'edificio dal pavimento dello stesso scannafosso, corsello o sistemazione. Le asportazioni di terreno per realizzare tali interventi e le modifiche morfologiche permanenti fino a 50 cm di spessore non rilevano ai fini del computo del Vte.
Pertinenze e volumi tecnici non sono computabili nel volume totale esistente Vte.
- Il Vte è il parametro utilizzabile per il calcolo del volume esistente e di progetto negli interventi di demolizione e ricostruzione.
- Quando il progetto modifica l’andamento naturale del terreno il Vte utilizzabile deve riferirsi alla quota di campagna dello stato finale.
- Ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di prestazioni energetiche e antisismiche degli edifici, ai fini della determinazione del Vte utilizzabile, sono fatte salve le eccedenze derivanti dalla realizzazione degli eventuali maggiori spessori delle strutture necessari per il raggiungimento dell’obiettivo requisito.